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Art. 2761 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2761 Codice Civile

Credito Privilegiato nel Fallimento: Rifiutata l’Ammissione al Passivo
Un'Azienda di Trasporti ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un'Azienda Fallita per un credito privilegiato, basato sul diritto di ritenzione su merci. Il debito, tuttavia, era verso un'Azienda Mandante terza, non l'Azienda Fallita. Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda, riconoscendo il diritto di partecipare al riparto del ricavato della vendita delle merci. La Corte di Cassazione ha cassato questa decisione. Ha stabilito che i titolari di un diritto di ritenzione su beni mobili, a garanzia di crediti vantati verso terzi e non verso il fallito, non possono avvalersi della procedura di ammissione al passivo fallimentare. Possono però intervenire nella ripartizione dell'attivo per soddisfare il loro credito sul ricavato della liquidazione dei beni.
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Diritto di ritenzione: restituzione beni solo con saldo spese
Durante una procedura di esecuzione per lo sfratto di un immobile, l'ufficiale giudiziario nominava un custode per i beni mobili presenti all'interno, successivamente trasferiti presso un depositario professionale. Il custode richiedeva all'esecutato il rimborso delle spese di custodia mediante un decreto ingiuntivo. L'esecutato si opponeva sostenendo di aver chiesto invano la restituzione dei beni. La Corte di Cassazione ha stabilito che il custode e il depositario possono legittimamente rifiutare la riconsegna delle cose esercitando il diritto di ritenzione fino al totale soddisfacimento dei crediti maturati per la custodia. La semplice richiesta verbale o generica di restituzione senza l'offerta reale dell'intero importo dovuto non fa decadere tale garanzia. Di conseguenza, il ricorso dell'esecutato è stato definitivamente rigettato.
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Merce trattenuta: quando l’appropriazione indebita non è scriminata
Un trasportatore ha trattenuto merce di una grande azienda di elettronica, sostenendo di esercitare un diritto di ritenzione per crediti pregressi verso un consorzio di trasporto. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per appropriazione indebita. Ha stabilito che il diritto di ritenzione è legittimo solo se il credito è liquido, esigibile e direttamente collegato al trasporto della merce trattenuta. Nel caso specifico, il credito non era esigibile e l'azienda proprietaria della merce non era la committente diretta dei trasporti che avevano generato il presunto debito, rendendo illegittima l'appropriazione indebita.
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