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Art. 2758 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2758 Codice Civile

Acconto professionale e recesso: il compenso nel fallimento del cliente
Un professionista legale stipulava un contratto d'opera con un'azienda, prevedendo un acconto e rate mensili. Esercitava il recesso dall'incarico e, dopo il fallimento dell'azienda, chiedeva l'ammissione al passivo per l'acconto non versato e i compensi maturati, chiedendo il privilegio. I giudici di merito ammettevano solo una parte del compenso, qualificando l'acconto come anticipo e non come penale. La Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista. Ha confermato che l'acconto era un anticipo sul compenso professionale e recesso non poteva trasformarlo in una penale a carico del receduto. Inoltre, il credito IVA non poteva essere ammesso in privilegio senza l'indicazione di beni specifici su cui esercitarlo.
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Fattura e privilegio per rivalsa accisa: le regole
Una società fornitrice di carburante ha richiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un cliente per oltre dodici milioni di euro, invocando il privilegio generale per le somme anticipate a titolo tributario. Il giudice di merito ha declassato l'intero importo a credito chirografario perché l'imposta non risultava indicata in modo distinto nelle fatture di vendita. La Suprema Corte ha confermato la decisione, sancendo che il riconoscimento del privilegio per rivalsa accisa esige la separata e puntuale esposizione del tributo direttamente nel documento fiscale. La mera possibilità di calcolare l'imposta attraverso i documenti di trasporto non sana la carenza della fattura.
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Spese istanza di fallimento: sì al privilegio, no per le accise
Una società fornitrice di gasolio ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di un'azienda cliente, pretendendo il rango privilegiato per diverse voci, tra cui le spese sostenute per presentare la richiesta di fallimento. Il Tribunale ha negato tale preferenza, ritenendo che le spese antecedenti alla dichiarazione di fallimento non potessero essere privilegiate. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso sul punto, stabilendo che le spese istanza di fallimento godono del privilegio per le spese di giustizia. Questo perché l'iniziativa del creditore avvantaggia l'intera massa dei creditori, consentendo di aggredire e preservare il patrimonio del debitore. Sono stati invece respinti i privilegi relativi all'IVA e alle accise, quest'ultime non evidenziate separatamente in fattura.
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Privilegio delle cooperative agricole: stop all’I.V.A. protetta
Un consorzio agrario chiede l'ammissione al passivo fallimentare di un credito per la vendita di mangimi, invocando il privilegio delle cooperative agricole. Il tribunale riconosce il privilegio sull'intero importo, compresa l'I.V.A. di rivalsa. Il Fallimento ricorre in Cassazione. La Suprema Corte stabilisce che il privilegio delle cooperative agricole spetta anche per la vendita di prodotti acquistati da terzi, purché l'attività sia strumentale allo scopo mutualistico. Tuttavia, esclude che tale privilegio possa estendersi al credito di rivalsa I.V.A., il quale deve essere ammesso solo in via chirografaria. La Cassazione accoglie parzialmente il ricorso, modificando la collocazione del credito I.V.A.
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