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Art. 2755 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2755 Codice Civile

Prededucibilità compenso liquidatore: curatela sconfitta
Un liquidatore giudiziale di un concordato preventivo ha chiesto l'ammissione al passivo del successivo fallimento per ottenere il pagamento del proprio compenso residuo in prededuzione. La curatela fallimentare ha contestato il diritto, adducendo presunte inadempienze del professionista nella gestione e vendita dei beni e nella mancata promozione di azioni di responsabilità. Il Tribunale ha accolto la richiesta del professionista e la Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione. I giudici hanno stabilito che la prededucibilità compenso liquidatore sussiste perché l'attività svolta nella fase concordataria è funzionale alla conservazione del patrimonio e all'interesse dell'intera massa dei creditori, anche se sopravviene il fallimento senza la preventiva risoluzione del concordato.
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Errore revocatorio: il creditore insiste ma la banca vince
Un creditore avvia un pignoramento presso terzi contro una banca. Il giudice assegna le somme, ma il creditore ritiene il pagamento insufficiente e avvia una nuova esecuzione. La banca si oppone con successo. Il creditore ricorre in Cassazione, che rigetta il ricorso. Il creditore propone quindi revocazione, lamentando che la Cassazione non abbia valutato correttamente il mancato perfezionamento del pagamento tramite assegno. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. L'istituto della revocazione richiede un errore revocatorio, ovvero una svista materiale e percettiva del giudice su un fatto incontestabile. Nel caso specifico, il creditore contesta in realtà la valutazione giuridica compiuta dai magistrati, operazione che non rientra nei casi di errore revocatorio ma costituisce una critica al giudizio, non ammessa in questa sede.
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Spese istanza di fallimento: sì al privilegio, no per le accise
Una società fornitrice di gasolio ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di un'azienda cliente, pretendendo il rango privilegiato per diverse voci, tra cui le spese sostenute per presentare la richiesta di fallimento. Il Tribunale ha negato tale preferenza, ritenendo che le spese antecedenti alla dichiarazione di fallimento non potessero essere privilegiate. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso sul punto, stabilendo che le spese istanza di fallimento godono del privilegio per le spese di giustizia. Questo perché l'iniziativa del creditore avvantaggia l'intera massa dei creditori, consentendo di aggredire e preservare il patrimonio del debitore. Sono stati invece respinti i privilegi relativi all'IVA e alle accise, quest'ultime non evidenziate separatamente in fattura.
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