La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per omessi versamenti di contributi previdenziali, nonostante la sua azienda fosse in concordato preventivo. La Corte ha stabilito che la procedura concorsuale non costituisce una scusante automatica: l'imprenditore avrebbe dovuto attivare la procedura di autorizzazione al pagamento presso il tribunale fallimentare per estinguere il debito e non incorrere nel reato. La sentenza ribadisce che gli omessi versamenti e concordato preventivo sono due ambiti in cui l'imprenditore deve agire con diligenza per evitare conseguenze penali.
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