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Art. 2754 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Privilegio crediti previdenziali: cassa batte fallimento
Una società professionale fallisce lasciando insoluti i contributi integrativi e le relative sanzioni verso la cassa previdenziale di categoria. Il giudice delegato ammette il credito previdenziale solo in via chirografaria, negando la preferenza legale e assimilando l'ente a una forma assicurativa privata. La cassa impugna il provvedimento chiedendo il privilegio crediti previdenziali sui beni mobili della debitrice. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso stabilendo che i contributi obbligatori dovuti per legge a tutela delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti godono della massima tutela. La natura privatizzata dell'ente non fa venir meno la finalità pubblica del prelievo, imponendo l'ammissione prioritaria del credito nel fallimento.
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Privilegio dei crediti previdenziali: prova piena e ammissione
L'Ente Previdenziale chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento di una società per contributi non versati, invocando la prelazione sui beni mobili. Il Tribunale riconosceva solo parzialmente il credito e lo degradava a rango chirografario, contestando la mancanza dell'indicazione specifica dei singoli beni e ritenendo insufficienti le denunce contributive telematiche. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Ente: il privilegio dei crediti previdenziali ha natura generale e grava sull'intero compendio mobiliare, rendendo superflua la descrizione analitica dei beni. Inoltre, le denunce telematiche trasmesse dal datore di lavoro costituiscono piena prova del debito contributivo con valore confessorio. La Suprema Corte ha cassato la decisione con rinvio.
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