LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 2754 Codice Civile — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 2754 Codice Civile

Incapienza patrimoniale: la prova del creditore
La Corte di Cassazione ha annullato un decreto che escludeva un credito dell'Ente di Riscossione dal passivo di una procedura di prevenzione. I giudici di merito avevano ritenuto non provata l'incapienza patrimoniale del debitore, definendo le prove fornite (visure e tentativi di pignoramento) come 'risalenti nel tempo'. La Cassazione ha stabilito che non si può esigere una 'probatio diabolica' dal creditore. La dimostrazione dell'insolvenza, pur essendo un onere del creditore, può essere fornita tramite prove positive, come le consultazioni delle banche dati ufficiali. Rigettare tali prove senza una motivazione specifica costituisce un vizio di travisamento e una motivazione apparente, giustificando l'annullamento con rinvio.
Continua »