L'Ente Previdenziale chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento di una società per contributi non versati, invocando la prelazione sui beni mobili. Il Tribunale riconosceva solo parzialmente il credito e lo degradava a rango chirografario, contestando la mancanza dell'indicazione specifica dei singoli beni e ritenendo insufficienti le denunce contributive telematiche. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Ente: il privilegio dei crediti previdenziali ha natura generale e grava sull'intero compendio mobiliare, rendendo superflua la descrizione analitica dei beni. Inoltre, le denunce telematiche trasmesse dal datore di lavoro costituiscono piena prova del debito contributivo con valore confessorio. La Suprema Corte ha cassato la decisione con rinvio.
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