Una società in amministrazione straordinaria ha impugnato una cartella di pagamento per IVA, sanzioni e interessi relativi al periodo gennaio-aprile 2006, antecedente all'apertura della procedura concorsuale avvenuta a giugno 2006. La ricorrente sosteneva che le sanzioni non fossero dovute per l'impossibilità legale del commissario di pagare i singoli creditori. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che le sanzioni tributarie in amministrazione straordinaria sono dovute se la scadenza del pagamento è avvenuta quando la società era ancora "in bonis". Poiché i termini per i versamenti mensili erano già scaduti prima del decreto di ammissione alla procedura, l'inadempimento era già consumato e imputabile alla condotta originaria della società. Di conseguenza, sanzioni e interessi sono pienamente dovuti e vanno ammessi al passivo della procedura.
Continua »