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Art. 2749 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2749 Codice Civile

Sanzioni tributarie in amministrazione straordinaria: sono dovute
Una società in amministrazione straordinaria ha impugnato una cartella di pagamento per IVA, sanzioni e interessi relativi al periodo gennaio-aprile 2006, antecedente all'apertura della procedura concorsuale avvenuta a giugno 2006. La ricorrente sosteneva che le sanzioni non fossero dovute per l'impossibilità legale del commissario di pagare i singoli creditori. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che le sanzioni tributarie in amministrazione straordinaria sono dovute se la scadenza del pagamento è avvenuta quando la società era ancora "in bonis". Poiché i termini per i versamenti mensili erano già scaduti prima del decreto di ammissione alla procedura, l'inadempimento era già consumato e imputabile alla condotta originaria della società. Di conseguenza, sanzioni e interessi sono pienamente dovuti e vanno ammessi al passivo della procedura.
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Fondo di garanzia INPS: recupero crediti e interessi
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del recupero crediti operato dal Fondo di garanzia INPS nei confronti del socio di una società di persone fallita. Il caso riguarda le somme anticipate dall'ente per il TFR e le ultime retribuzioni dei dipendenti. La Corte ha stabilito che, per i crediti privilegiati da lavoro, gli interessi continuano a maturare durante la procedura fallimentare se l'attivo non è sufficiente al soddisfacimento integrale. Una volta che il debitore torna in bonis, si applicano le regole ordinarie sulle obbligazioni pecuniarie, rendendo il socio responsabile per il residuo del capitale e degli accessori non recuperati in sede concorsuale.
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Privilegio imposta sostitutiva: sì, secondo Cassazione
Una società in fallimento ha contestato il riconoscimento del privilegio speciale al credito vantato dall'Agenzia Fiscale per un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di beni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la natura privilegiata del credito. La Corte ha stabilito che il privilegio sull'imposta sostitutiva è legittimo perché, pur essendo una tassa speciale, essa è funzionalmente assimilabile a un'imposta sul reddito, colpendo un elemento patrimoniale che confluisce nel reddito d'impresa. La decisione si basa su un'interpretazione estensiva dell'art. 2752 del codice civile, giustificata dalla medesima "causa del credito" rispetto alle imposte sul reddito tradizionali.
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