Un Ente Locale richiede l'ammissione al passivo per il rimborso spese di bonifica di un sito contaminato da una Società in Liquidazione. L'amministrazione sostiene di aver già impegnato le somme necessarie tramite una determina dirigenziale con cui ha affidato i lavori a un'impresa d'appalto. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'Ente Locale. I giudici chiariscono che il diritto al rimborso spese di bonifica richiede la prova rigorosa dell'effettivo ed avvenuto pagamento delle opere di ripristino ambientale. Non basta la semplice delibera di impegno di spesa o il contratto d'appalto: senza la dimostrazione dell'uscita di cassa già sostenuta, il credito non può accedere alla prededuzione nel fallimento.
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