Un collaboratore domestico convivente ha sottratto la carta di credito del datore di lavoro, affetto da grave disabilità, prelevando mille euro e tentando altri prelievi. Il primo giudice aveva negato misure restrittive ritenendo che il licenziamento e il blocco della carta escludessero nuovi reati. Il Tribunale del riesame ha invece applicato l'obbligo di firma, ravvisando il pericolo di reiterazione del reato in base ai precedenti penali dell'uomo e alla spregiudicatezza della condotta. La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento, dichiarando inammissibile il ricorso dell'indagato e condannandolo al pagamento delle spese. I giudici supremi hanno chiarito che il rischio di ricaduta non riguarda solo la stessa persona offesa, ma condotte simili verso chiunque.
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