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Art. 273 Codice di Procedura Civile — Anno 2025

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Altri anni per Art. 273 Codice di Procedura Civile

Procedura prefallimentare: coordinamento con concordato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società dichiarata fallita, la quale aveva avviato una procedura di concordato preventivo in un tribunale diverso da quello dove era già pendente la procedura prefallimentare. La Corte ha stabilito che, per garantire il coordinamento tra i due procedimenti, era onere della società debitrice presentare la domanda di concordato dinanzi al primo giudice adito per il fallimento, anche se ritenuto incompetente. La mancata adozione di tale condotta procedurale preclude la possibilità di lamentare la prevalenza della dichiarazione di fallimento.
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Oneri condominiali pignoramento: no prededuzione
Un condominio ha richiesto che i suoi crediti per oneri condominiali, maturati dopo il pignoramento di un'unità immobiliare, fossero pagati in prededuzione, ovvero prima del credito ipotecario di una banca. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, chiarendo che l'istituto della prededuzione è applicabile solo alle procedure concorsuali (come il fallimento) e non alle esecuzioni forzate individuali. In quest'ultimo caso, gli oneri condominiali pignoramento possono essere considerati spese di giustizia con privilegio solo se indispensabili per la conservazione materiale del bene, a vantaggio di tutti i creditori.
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