La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'imputato, soggetto a una misura cautelare di sospensione da un pubblico ufficio, aveva presentato ricorso. Tuttavia, la successiva revoca della misura da parte del Tribunale del riesame ha eliminato l'interesse a una decisione, portando alla chiusura del procedimento senza condanna alle spese, poiché la causa della rinuncia non era imputabile al ricorrente.
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