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Art. 273 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 273 Codice Civile

Rimessione in termini: no se la busta PEC è troppo pesante
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Ente Pubblico che chiedeva la rimessione in termini per un deposito telematico tardivo. L'Ente aveva tentato di depositare un reclamo per rivendicare beni immobili all'interno di una procedura di liquidazione controllata, ma l'invio era fallito a causa del superamento dei limiti dimensionali della busta telematica (terza PEC negativa). La Suprema Corte ha stabilito che il superamento dei limiti di dimensione non costituisce un fatto ostativo assoluto e imprevedibile, bensì una mera difficoltà superabile con l'invio di più buste. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per la rimessione in termini, e il reclamo originario resta inammissibile per tardività.
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Domanda tardiva di rivendicazione: la conoscenza reale vince
Una società terza ha proposto una domanda tardiva di rivendicazione per ottenere la restituzione di arredi e opere d'arte inventariati nell'ambito della liquidazione controllata del debitore. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta poiché presentata oltre il termine perentorio di sessanta giorni da quando la società aveva avuto effettiva conoscenza della procedura. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'effettiva conoscenza della procedura da parte dell'amministratore della società (moglie del debitore) fa decorrere il termine perentorio per la domanda tardiva di rivendicazione, rendendo irrilevante la mancanza di una notifica formale. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e a sanzioni pecuniarie per lite temeraria.
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Notifica PEC liquidazione controllata: la PEC del liquidatore vale
Una società di riscossione ha presentato in ritardo la domanda per recuperare un credito in una procedura di liquidazione controllata. La società sosteneva che la comunicazione della sentenza di apertura ricevuta via PEC dal liquidatore non fosse una notifica ufficiale. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, stabilendo un principio chiaro: la Notifica PEC liquidazione controllata inviata dal liquidatore all'indirizzo certificato del creditore è pienamente valida e fa scattare i termini per presentare la domanda. Di conseguenza, la richiesta tardiva della società è stata dichiarata inammissibile, confermando che la conoscenza legale del provvedimento era avvenuta al momento della ricezione della PEC.
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