La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Ente Pubblico che chiedeva la rimessione in termini per un deposito telematico tardivo. L'Ente aveva tentato di depositare un reclamo per rivendicare beni immobili all'interno di una procedura di liquidazione controllata, ma l'invio era fallito a causa del superamento dei limiti dimensionali della busta telematica (terza PEC negativa). La Suprema Corte ha stabilito che il superamento dei limiti di dimensione non costituisce un fatto ostativo assoluto e imprevedibile, bensì una mera difficoltà superabile con l'invio di più buste. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per la rimessione in termini, e il reclamo originario resta inammissibile per tardività.
Continua »