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Art. 2726 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2726 Codice Civile

Quietanza Liberatoria: Quando la Mancata Risposta Ribalta il Pagamento
Una Direzione didattica ha chiesto il saldo per l'uso di aule. Il Lavoratore ha presentato una quietanza liberatoria, ma la Direzione ha contestato un errore. Il Tribunale ha condannato il Lavoratore, ritenendo che la sua mancata risposta all'interrogatorio formale equivalga a una confessione, superando l'efficacia della quietanza. La Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che la mancata presentazione all'interrogatorio formale può annullare il valore probatorio di una quietanza liberatoria, specialmente se supportata da altri indizi di errore. Il ricorso del Lavoratore è stato rigettato.
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Usucapione tra parenti: serve l’interversione del possesso
Un erede ha chiesto la liberazione di un appartamento ereditato dal padre, occupato dal fratello di quest'ultimo. L'occupante ha resistito sostenendo di aver acquistato l'immobile per usucapione e chiedendo la restituzione di un vecchio prestito. I giudici di merito hanno rigettato le sue richieste, rilevando che l'occupazione iniziale era avvenuta per tolleranza familiare e che i lavori di ristrutturazione eseguiti non costituivano un'idonea interversione del possesso. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che l'uso prolungato di un immobile tra parenti stretti non si trasforma in possesso utile per l'usucapione senza un atto di opposizione esplicito contro il proprietario. Vince l'erede, che ottiene la restituzione del bene e il rimborso delle spese legali.
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Mancata presentazione all’incasso dell’assegno estingue il debito
Il Venditore richiedeva il pagamento di quarantamila euro per la vendita di un immobile, sostenendo di non aver ricevuto quattro assegni circolari previsti nel contratto definitivo. La Società Acquirente dimostrava invece di aver consegnato due assegni bancari al momento della firma del contratto preliminare. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Venditore, confermando che la mancata presentazione all'incasso dell'assegno bancario da parte del creditore, in violazione del dovere di correttezza, equivale all'avvenuto pagamento. Di conseguenza, l'obbligazione si estingue e il debitore è liberato dal debito, anche se il creditore non ha materialmente incassato la somma a causa della propria colpevole inerzia.
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