Un lavoratore contesta la validità di un patto di non concorrenza, sostenendo che il corrispettivo mensile fisso in un contratto a tempo indeterminato fosse indeterminato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che un criterio predeterminato, come una cifra mensile fissa, rende il corrispettivo sufficientemente determinabile, escludendone la nullità. Le altre censure, relative a una penale, sono state dichiarate inammissibili.
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