Il Lavoratore ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con L'Azienda a partire dal 2009, sostenendo la simulazione del contratto di lavoro a tempo parziale stipulato successivamente con un'altra società. I giudici di merito hanno respinto la domanda per l'estrema genericità delle accuse, che non permettevano l'ammissione delle prove testimoniali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando che la valutazione sulla specificità delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità, specialmente in presenza di una doppia decisione conforme nei gradi precedenti.
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