La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10334/2024, ha rigettato il ricorso di una coltivatrice diretta che esercitava l'azione di riscatto su un fondo confinante. La decisione si fonda sul mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla ricorrente, la quale non ha dimostrato di possedere tutti i requisiti per la prelazione agraria, in particolare la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente. La Corte ha ribadito che la prova di un fatto negativo incombe su chi agisce e può essere fornita tramite la prova del fatto positivo contrario, e che nel giudizio di rinvio non è ammessa la produzione di nuove prove.
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