Un cittadino straniero ha impugnato il decreto di respingimento emesso dal Questore, lamentando vizi formali dell'atto e invocando la tutela della propria vita familiare in Italia, dove aveva una fidanzata e una proposta di lavoro. Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso, rilevando l'assenza di una reale convivenza familiare e la mancanza di una richiesta di protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, respingendo il ricorso del migrante. La Suprema Corte ha chiarito che il mancato esame delle eccezioni preliminari non costituisce omessa pronuncia se queste risultano implicitamente assorbite nel rigetto del merito. Inoltre, il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché il ricorrente non ha contestato tutte le autonome ragioni della decisione del giudice di merito, come l'ingresso illegale senza controlli di frontiera.
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