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Art. 2703 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 2703 Codice Civile

Procura speciale: valida anche se anteriore al ricorso
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2075 del 2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla validità della procura speciale per il ricorso. È stato chiarito che la procura non deve essere necessariamente contestuale, ovvero redatta nello stesso giorno e luogo del ricorso. Ciò che conta è la sua congiunzione materiale o informatica all'atto e che il suo conferimento avvenga in un preciso arco temporale: dopo la pubblicazione della sentenza da impugnare e prima della notifica del ricorso stesso. Questa decisione supera un precedente orientamento più formalistico, privilegiando la sostanza sulla forma e garantendo una maggiore certezza nei rapporti processuali.
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Procura estera senza traduzione: la Cassazione decide
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabiliscono che una procura estera senza traduzione in italiano non è nulla. La procura alle liti è considerata un atto prodromico al processo, non un atto processuale in senso stretto. Pertanto, non si applica l'obbligo della lingua italiana previsto dall'art. 122 c.p.c., ma la facoltà del giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., di nominare un traduttore solo se necessario. Questa decisione, scaturita da una complessa causa ereditaria, mira a evitare un eccessivo formalismo che potrebbe limitare il diritto di difesa.
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