Un avvocato ha avviato un giudizio civile per conto di una cliente. Successivamente, è emerso che le firme sulla procura erano state falsificate dal figlio della donna, all'insaputa del legale. Nonostante la buona fede del professionista, accertata anche in sede penale, la Corte di Cassazione ha rigettato il suo ricorso. I giudici hanno stabilito che, in presenza di una procura ad litem falsa, l'attività processuale non produce effetti sulla parte rappresentata. Di conseguenza, l'avvocato risponde in via esclusiva delle conseguenze del giudizio ed è tenuto a pagare personalmente le spese legali alla società controparte.
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