LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 27 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Pagina 3 di 3

Altri anni per Art. 27 Codice di Procedura Penale

Interrogatorio di garanzia: nessun bis se cambiano solo i giudici
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato che lamentava la mancata esecuzione di un nuovo interrogatorio di garanzia. L'indagato era stato sottoposto a custodia cautelare, poi sostituita con gli arresti domiciliari, per associazione finalizzata al traffico di droga. Dopo che il primo giudice si era dichiarato incompetente per territorio, il giudice competente aveva riemesso la misura cautelare senza interrogarlo nuovamente. La Cassazione ha chiarito che l'interrogatorio di garanzia non deve essere ripetuto se la nuova ordinanza si basa sugli stessi elementi indiziari, senza l'introduzione di fatti nuovi o diversi. Le dichiarazioni di un testimone, se meramente confermative del quadro già esistente, non richiedono un nuovo adempimento. L'indagato perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Continua »
Interrogatorio di garanzia: conferme vecchie contro fatti nuovi
L'Imputato, sottoposto a custodia in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ha contestato l'inefficacia della misura cautelare. Egli lamentava il mancato svolgimento di un nuovo interrogatorio di garanzia dopo che il giudice competente aveva riemesso la misura a seguito di una dichiarazione di incompetenza territoriale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la riemissione della misura cautelare non richiede un nuovo interrogatorio di garanzia se non emergono fatti nuovi o diverse esigenze cautelari. Le dichiarazioni di un terzo, se meramente confermative del quadro indiziario già esistente, non costituiscono elementi di novità idonei a rendere obbligatorio un nuovo colloquio difensivo.
Continua »