Un Lavoratore ha richiesto il rimborso delle ritenute fiscali applicate sulla liquidazione in capitale del proprio fondo di previdenza complementare aziendale. Il Lavoratore sosteneva che sulla quota di rendimento si dovesse applicare la tassazione agevolata previdenza complementare al 12,5%, anziché l'aliquota ordinaria del 33,5%. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore, confermando che l'aliquota agevolata si applica esclusivamente ai rendimenti derivanti dall'effettivo investimento del capitale sul mercato finanziario. Poiché il Lavoratore non ha fornito prove concrete di tali investimenti finanziari, ma solo conteggi interni dell'Azienda e perizie di parte generiche, non ha assolto l'onere della prova. Di conseguenza, il Lavoratore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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