Una società correntista ha citato in giudizio un istituto di credito chiedendo la rideterminazione dei saldi contabili e la ripetizione dell'indebito bancario per somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e anatocismo. L'istituto bancario ha eccepito la prescrizione decennale dei versamenti anteriori al decennio precedente la notifica dell'atto, sostenendo l'assenza di un valido contratto di apertura di credito scritto. I giudici di merito hanno accolto la domanda della correntista, rilevando l'esistenza di un affidamento di fatto attestato da estratti conto, spese di gestione fido e segnalazioni in Centrale Rischi, qualificando i versamenti come rimesse ripristinatorie non soggette a prescrizione immediata. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, rigettando il ricorso della banca e affermando che il cliente può provare l'affidamento anche con presunzioni e documenti bancari convergenti.
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