L'Azienda Contribuente ha impugnato avvisi di accertamento per gli anni 1996 e 1997. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità costi operazioni inesistenti, sostenendo che l'Azienda aveva utilizzato fatture da una "società cartiera" priva di struttura. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione all'Agenzia, impedendo la deduzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo sulla nullità della sentenza, ma ha accolto il motivo sulla corretta applicazione delle norme per le imposte dirette. Ha stabilito che i costi per operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenuti, anche se l'emittente è una "cartiera", a meno che non siano legati a un reato non colposo o non rispettino i principi di effettività e inerenza. La Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR per una nuova decisione.
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