La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria contro una società inizialmente residente in Portogallo, confermando l'insussistenza del fenomeno di esterovestizione. Il Fisco sosteneva che la sede estera fosse fittizia e che la direzione effettiva risiedesse in Italia presso la società controllante. Tuttavia, i giudici hanno accertato che la società disponeva di una struttura operativa reale a Madeira, con organi sociali regolarmente riuniti in loco e autonomia nella gestione dei rapporti bancari. La sentenza chiarisce che il potere di coordinamento della capogruppo non equivale a una direzione effettiva usurpativa, restando nei limiti del fisiologico controllo societario.
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