L'Agenzia delle Entrate contestava a una società commerciale l'indebita detrazione dell'IVA su acquisti di latte, ritenendo le operazioni documentate da fatture soggettivamente inesistenti. Secondo il Fisco, la società acquirente fungeva da soggetto interposto per conto di un'altra impresa della medesima compagine familiare, la quale ometteva sistematicamente i versamenti d'imposta generando un indebito salto d'imposta. I giudici tributari d'appello annullavano l'accertamento, affermando erroneamente che l'amministrazione non avesse provato la totale inesistenza oggettiva della merce. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Erario. I giudici di legittimità chiariscono che l'Ufficio non deve provare l'assenza materiale dei beni, bensì l'interposizione fraudolenta mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Tra gli elementi sintomatici spiccano la commistione gestionale e la mancanza di strutture di stoccaggio.
Continua »