La Procura della Repubblica chiedeva di disporre la distruzione delle intercettazioni relative a un vecchio procedimento penale archiviato. Il Giudice per le Indagini Preliminari rigettava l'istanza ritenendola priva di motivazioni specifiche sulla reale inutilità degli ascolti e sui profili di riservatezza. Il Pubblico Ministero impugnava la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che l'archiviazione comportasse l'automatica cancellazione delle registrazioni e qualificando il rigetto come atto anomalo e illegittimo. I Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso della parte pubblica, stabilendo che la distruzione delle intercettazioni richiede sempre un'istanza dettagliata e una valutazione comparativa tra l'utilità probatoria e la privacy.
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