La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un pubblico ufficiale sospeso dal servizio per turbativa d'asta. L'imputato lamentava la nullità dell'ordinanza cautelare per due motivi: l'omessa valutazione di prove a discarico e la mancata allegazione delle trascrizioni integrali delle intercettazioni. La Corte ha stabilito che l'ordinanza è valida se il giudice motiva adeguatamente sulla non rilevanza delle prove difensive e che, per le intercettazioni, è sufficiente il deposito dei verbali riassuntivi, essendo il diritto di difesa garantito dall'accesso all'archivio digitale con le registrazioni complete.
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