La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso straordinario per errore di fatto, ribadendo la netta distinzione tra l'errore percettivo, emendabile con questo strumento, e l'errore di giudizio. Il caso verteva su presunte irregolarità nelle intercettazioni e su una confisca di beni. La Corte ha stabilito che le censure del ricorrente non riguardavano sviste materiali, ma miravano a una rivalutazione del merito della precedente decisione, attività esclusa dall'ambito del ricorso ex art. 625-bis c.p.p.
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