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Art. 268 Codice di Procedura Civile — Sezione Terza Civile

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Altri anni per Art. 268 Codice di Procedura Civile

Azione revocatoria: si può fare in opposizione di terzo?
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'azione revocatoria è ammissibile all'interno di un giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione. Il caso riguardava un creditore che agiva contro un trust creato da un debitore. La Corte ha chiarito che l'opposizione di terzo è un normale giudizio di cognizione, permettendo al creditore di contestare gli atti dispositivi del debitore. Sono state respinte anche le eccezioni su presunti vizi di notifica e sulla legittimità delle domande autonome degli intervenienti.
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Legittimazione processuale: Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società e dei suoi fideiussori contro una società di leasing e i suoi successori. Il caso verteva su presunti interessi usurari e anatocismo in un contratto di leasing. La Corte ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi, inclusi quelli sulla legittimazione processuale degli istituti di credito subentrati a seguito di fusioni e cessioni di crediti in blocco. La decisione sottolinea che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente a provarne l'efficacia e che i motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità.
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Interesse a impugnare: quando manca nel ricorso
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di alcuni debitori contro la condanna alle spese in favore di un creditore cessionario. La Corte ha rilevato la mancanza di un concreto interesse a impugnare, poiché i ricorrenti erano già risultati definitivamente soccombenti nel merito dell'azione revocatoria e la sostituzione del beneficiario delle spese non comportava per loro alcun aggravio.
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Cessione del credito: Gazzetta Ufficiale non basta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio fondamentale in materia di cessione del credito in blocco. Se il debitore contesta l'avvenuta cessione, la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non costituisce prova sufficiente della titolarità del credito in capo al cessionario. Quest'ultimo deve fornire prove più concrete, come il contratto di cessione. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile l'intervento nel processo d'appello del nuovo creditore avvenuto dopo la precisazione delle conclusioni, cassando con rinvio la sentenza impugnata.
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