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Art. 267 Codice di Procedura Civile — Sezione Quinta Civile

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Sospensione impropria: quando il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6121/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'amministrazione fiscale contro la sentenza che dichiarava estinto un giudizio per mancata riassunzione. Il caso verteva su una sospensione impropria del processo, disposta in attesa di una decisione della Corte Costituzionale. La Cassazione ha chiarito che tale sospensione, essendo facoltativa e non prevista dalla legge, doveva essere immediatamente impugnata con regolamento di competenza. La mancata impugnazione ha reso definitivo il provvedimento, precludendo ogni successiva contestazione.
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