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Art. 267 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

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Interruzione della prescrizione: quando il deposito non basta
Centinaia di medici hanno chiesto il risarcimento dei danni allo Stato per la mancata remunerazione durante le scuole di specializzazione. Tra questi, un gruppo è intervenuto volontariamente in corso di causa depositando l'atto in cancelleria, senza però notificarlo tempestivamente alle controparti. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'interruzione della prescrizione per l'interventore volontario non si produce con il semplice deposito dell'atto, ma richiede la notifica o la conoscenza effettiva da parte della controparte. Di conseguenza, accogliendo il ricorso della Presidenza del Consiglio, la Corte ha dichiarato prescritti i diritti di questi medici, mentre ha accolto la domanda di un singolo specializzando che ha ottenuto un risarcimento di oltre trentatremila euro.
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