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Art. 2660 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 2660 Codice Civile

Acquisto da erede apparente: salvi i compratori in buona fede
La Corte di Cassazione ha confermato la validità dell'acquisto di un immobile effettuato da una coppia di coniugi nel 1959. Il venditore era un erede apparente, che si era impossessato dei beni del padre defunto prima che venisse alla luce un testamento segreto. I veri eredi avevano impugnato la vendita, rivendicando la proprietà del bene. La Suprema Corte ha stabilito che l'acquisto da erede apparente è pienamente valido se l'acquirente è in buona fede e se trascrive il proprio acquisto prima che i veri eredi trascrivano il testamento o l'azione di petizione ereditaria. Nel caso specifico, la vendita è stata registrata a settembre 1959, mentre il testamento è stato trascritto solo a novembre dello stesso anno. Vincono quindi gli acquirenti in buona fede, che mantengono la proprietà dell'immobile.
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Divisione e proprietà: la sospensione del giudizio
La Corte di Cassazione interviene su un complesso caso di divisione e proprietà. Al centro della vicenda, la richiesta di sciogliere una comunione immobiliare mentre la titolarità di uno degli appartamenti era oggetto di un separato giudizio. La Corte ha stabilito che l'accertamento della proprietà costituisce una questione pregiudiziale e necessaria. Pertanto, il giudizio di divisione deve essere sospeso in attesa della definizione della causa sulla titolarità del bene, per evitare decisioni contraddittorie e garantire che la divisione si basi su un asse ereditario certo. La sentenza chiarisce il rapporto tra sospensione obbligatoria (art. 295 c.p.c.) e facoltativa (art. 337 c.p.c.).
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Usucapione e acquisto a domino: la decisione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito che non è possibile richiedere l'usucapione di un immobile quando si è già proprietari in forza di un valido titolo di acquisto (acquisto a domino). Anche se il trasferimento non è opponibile ai creditori terzi a causa di un errore nella trascrizione dell'atto, ciò non fa venire meno la titolarità del bene, presupposto essenziale per l'usucapione. Il caso riguardava degli acquirenti che avevano scoperto che il loro immobile era stato pignorato a causa di un'inesattezza nella data di nascita del venditore originario in un atto di vendita precedente, rendendo la trascrizione non opponibile ai creditori. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che né l'usucapione ordinaria né quella abbreviata possono trovare applicazione in un'ipotesi di acquisto a domino.
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