La Corte di Cassazione ha stabilito la piena utilizzabilità delle prove digitali consistenti in chat criptate acquisite da server esteri tramite Ordine Europeo di Indagine. La sentenza chiarisce che se i dati vengono estratti da copie di backup già archiviate, si qualificano come prova documentale e non come intercettazione. Di conseguenza, la loro acquisizione è legittima anche se il metodo di decrittazione è coperto da segreto di stato dall'autorità estera, non ledendo il diritto di difesa.
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