LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 266-bis Codice di Procedura Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 266-bis Codice di Procedura Penale

Captatore informatico e cellulare: intercettazioni valide
Un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere ha contestato la legittimità delle indagini svolte tramite captatore informatico installato sul proprio smartphone. La difesa ha lamentato che il giudice avesse autorizzato l'operazione richiamando gli atti del pubblico ministero senza motivare in modo autonomo, omettendo inoltre di specificare con precisione i luoghi di privata dimora sottoposti ad ascolto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il rinvio ad altri atti è pienamente valido se dimostra un controllo effettivo della situazione investigativa, specialmente quando l'indagato cambia telefono durante le indagini. Poiché il decreto indicava chiaramente le abitazioni monitorate e la difesa non ha allegato i provvedimenti contestati, la misura carceraria è rimasta confermata con condanna alle spese.
Continua »
Utilizzabilità Chat: Condanna per armi e droga senza prove fisiche
Un giovane viene condannato per reati di droga e armi sulla base di prove estratte dal suo cellulare, come chat, foto e video. La difesa sosteneva l'inutilizzabilità di tali prove, equiparando le chat a corrispondenza privata la cui acquisizione richiederebbe procedure più garantite. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo la piena utilizzabilità chat processo penale. I giudici hanno chiarito che l'acquisizione di messaggi già memorizzati su un dispositivo sequestrato non è un'intercettazione, ma un sequestro di documenti/corrispondenza che può essere legittimamente disposto dal Pubblico Ministero. La condanna, basata esclusivamente sulle prove digitali, è stata quindi confermata.
Continua »