Un promissario acquirente ottiene il trasferimento coattivo di un immobile tramite sentenza, ma durante il processo un creditore pignora il bene. L'acquirente propone opposizione di terzo per far valere la priorità della propria domanda giudiziale. Tuttavia, nella nota di trascrizione della citazione l'indirizzo della via è corretto, ma il foglio catastale riporta il numero 59 anziché il 99. La creditrice intervenuta nell'espropriazione sostiene che l'errore renda inopponibile la domanda ai terzi, impedendo la corretta individuazione dell'immobile. I giudici di merito e la Corte di Cassazione danno ragione alla creditrice. La nota di trascrizione viziata da un macroscopico errore catastale crea incertezza oggettiva. Tale difformità non permette ai terzi consultatori dei registri immobiliari di identificare il bene conteso, privando l'acquirente della tutela della continuità delle trascrizioni.
Continua »