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Art. 2658 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Accettazione tacita di eredità: niente sconti sulle imposte
La Corte di Cassazione ha stabilito che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, eseguita durante la vendita di un immobile ereditato, non beneficia del regime fiscale di favore con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'agevolazione applicata da un Notaio, sostenendo che tale formalità non sia direttamente conseguente all'atto di vendita. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Fisco, confermando che l'accettazione tacita di eredità è un atto autonomo e occasionale rispetto al trasferimento immobiliare. Di conseguenza, essa deve essere tassata autonomamente con l'imposta proporzionale ordinaria. Vince l'Agenzia delle Entrate.
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Accettazione tacita dell’eredità: no a sconti fiscali sulla casa
Un notaio ha registrato un atto di compravendita immobiliare eseguendo anche la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità per conto del venditore, applicando l'imposta in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di liquidazione richiedendo l'imposta ipotecaria proporzionale ordinaria. Il notaio ha impugnato l'atto sostenendo che tale formalità godesse del regime di favore dell'assorbimento fiscale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che l'accettazione tacita dell'eredità non è un atto direttamente conseguente alla vendita, ma un presupposto autonomo. Di conseguenza, non si applica l'imposta fissa e il contribuente deve pagare l'imposta ordinaria.
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