La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8413/2024, ha stabilito che la cancellazione della trascrizione di una domanda di riduzione deve essere ordinata quando la richiesta di reintegrazione in natura della quota di legittima viene respinta in via definitiva, anche se al legittimario viene riconosciuto un indennizzo monetario. La persistenza della trascrizione è giustificata solo dalla possibilità che l'immobile venga restituito, venuta meno tale possibilità, la trascrizione perde la sua funzione e va cancellata per non gravare ingiustificatamente sul bene.
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