Le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale riguardante il tema della risoluzione contrattuale e fallimento. La Corte ha stabilito che, se un'azione di risoluzione per inadempimento relativa a beni immobili è stata trascritta prima del fallimento, il giudizio ordinario diviene improcedibile se finalizzato a ottenere restituzioni o risarcimenti dalla massa. Tali domande devono essere riproposte dinanzi al giudice fallimentare secondo il rito dell'accertamento del passivo. La decisione del giudice delegato non ha natura incidentale, ma produce gli effetti tipici della risoluzione, permettendo la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari.
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