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Art. 2652 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Altri anni per Art. 2652 Codice Civile

Esecuzione in forma specifica: il momento decisivo
La Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale sull'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di un contratto preliminare di vendita di azioni. A seguito del fallimento della società le cui azioni erano oggetto del contratto, la Corte ha stabilito che la possibilità di trasferire il bene deve essere valutata al momento della decisione giudiziale e non al momento della proposizione della domanda. Se l'oggetto è divenuto impossibile da trasferire (come le azioni di una società fallita), l'azione non può essere accolta. La sentenza di merito è stata cassata con rinvio.
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Giurisdizione Usi Civici: la Cassazione decide
L'ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione affronta un caso di giurisdizione sugli usi civici. A seguito di un ricorso contro la decisione di un Commissario per la liquidazione degli usi civici, che aveva negato la propria competenza a giudicare la nullità di un atto di donazione di terreni demaniali, la Corte ha sospeso il giudizio. Riconoscendo la delicatezza della questione, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per una possibile assegnazione alle Sezioni Unite, l'organo supremo per la risoluzione dei conflitti di giurisdizione.
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Omessa pronuncia: Cassazione annulla sentenza
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte d'Appello a causa di una omessa pronuncia su specifici motivi di gravame. Il caso, originato da una complessa compravendita immobiliare del 1988, vedeva contrapposti acquirenti e venditori su questioni di risarcimento danni, rimborso spese e validità degli atti. La Suprema Corte ha accolto i ricorsi degli acquirenti, rilevando che i giudici di secondo grado non si erano espressi su una domanda di risarcimento per il ritardo nella trascrizione dell'atto e su un motivo d'appello relativo al rimborso delle spese per la cancellazione di ipoteche. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Transcrizione domanda giudiziale e fallimento: guida
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di fallimento del promittente venditore, la sola trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. non è sufficiente a rendere l'acquisto opponibile alla massa dei creditori. È indispensabile procedere anche alla trascrizione della sentenza che accoglie tale domanda. In assenza di questo secondo adempimento, il curatore fallimentare conserva il diritto di sciogliere il contratto preliminare, vanificando le pretese dell'acquirente.
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