La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un correntista contro una banca. Il caso verteva sulla pretesa violazione di un giudicato interno formatosi su una sentenza non definitiva che riconosceva il diritto al rendiconto. La Corte ha chiarito che tale statuizione non era un capo autonomo della decisione e, in ogni caso, era stata superata dalla successiva dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che travolge tutte le precedenti pronunce non definitive. La contestazione di un'operazione, inoltre, è stata ritenuta tardiva in quanto il correntista ne era a conoscenza da prima del ricevimento degli estratti conto.
Continua »