La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un professionista, condannato in qualità di perito estimatore per concorso in bancarotta fraudolenta impropria legata alla fittizia formazione del capitale di una società di costruzioni fallita. Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti e il diniego di sostituzione della pena detentiva. La Suprema Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non può rivalutare le prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, ha confermato la legittimità del diniego della pena sostitutiva, motivato dai giudici di merito sulla base dei precedenti penali specifici dell'imputato, che dimostrano una prognosi comportamentale sfavorevole.
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