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Art. 2632 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 2632 Codice Civile

Bancarotta fraudolenta impropria: condannato il perito
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un professionista, condannato in qualità di perito estimatore per concorso in bancarotta fraudolenta impropria legata alla fittizia formazione del capitale di una società di costruzioni fallita. Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti e il diniego di sostituzione della pena detentiva. La Suprema Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non può rivalutare le prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, ha confermato la legittimità del diniego della pena sostitutiva, motivato dai giudici di merito sulla base dei precedenti penali specifici dell'imputato, che dimostrano una prognosi comportamentale sfavorevole.
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Formazione fittizia del capitale: condanna per la stima falsa
Il Professionista, incaricato di redigere la perizia di stima per la scissione parziale di una società, ha intenzionalmente sopravvalutato i beni trasferiti. Questa condotta ha permesso agli amministratori della Società Beneficiaria di realizzare una formazione fittizia del capitale sociale, inducendo in errore una Finanziaria Regionale e una Banca che hanno erogato ingenti finanziamenti prima del fallimento aziendale. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale del Professionista per il reato societario e per truffa aggravata. Tuttavia, i giudici hanno annullato senza rinvio la condanna per una delle truffe poiché il reato si è estinto per prescrizione, riducendo la pena di quattro mesi di reclusione. Restano ferme le statuizioni civili di risarcimento del danno in favore dei soggetti truffati.
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Bancarotta fraudolenta: la responsabilità dell’extraneus
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta a carico dell'amministratore di una società (Alfa S.r.l.) che aveva venduto un immobile di valore quasi nullo a un'altra società (Beta S.p.A.) per un prezzo enormemente gonfiato. L'operazione ha contribuito a causare il fallimento della società acquirente. Secondo la Corte, la macroscopica sproporzione tra valore e prezzo è sufficiente a dimostrare la consapevolezza (dolo) dell'amministratore di partecipare a un'azione dannosa per i creditori della società acquirente, configurando la sua responsabilità come soggetto 'extraneus' al fallimento.
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