Una società si è vista contestare la deducibilità di costi e IVA per servizi di facchinaggio, riqualificati dall'Agenzia delle Entrate come somministrazione illecita di manodopera. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia, ha stabilito un principio di diritto fondamentale: per aversi un appalto genuino, specie nei settori 'labour intensive', devono coesistere l'assunzione del rischio d'impresa e l'effettiva organizzazione e direzione del personale da parte dell'appaltatore. La Corte ha inoltre ribadito l'indeducibilità dei compensi agli amministratori non formalmente deliberati dall'assemblea.
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