Un consorzio ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società consorziata per ingenti somme anticipate nella gestione di servizi d'accoglienza. Il giudice ha escluso i crediti poiché non esisteva un accordo scritto per la ripartizione dei costi. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda. I giudici hanno stabilito che la forma scritta contratto consorzio è un requisito fondamentale previsto dalla legge a pena di nullità. Gli obblighi assunti dai consorziati, compresi i rimborsi spese, non possono essere provati tramite testimoni se manca un patto scritto. Inoltre, il pagamento eseguito in forza di una ricognizione di debito non costituisce un indebito restituibile, pur dopo la revoca del decreto ingiuntivo iniziale. Il consorzio è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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