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Art. 2602 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 2602 Codice Civile

Rinuncia all’impugnazione: definitivo il debito milionario
Un'impresa edile ha ottenuto un decreto ingiuntivo di oltre un milione di euro contro un consorzio per lavori non pagati. Il consorzio ha proposto opposizione, ma i giudici di primo e secondo grado l'hanno respinta, qualificando il consorzio come associazione non riconosciuta. Il consorzio ha quindi presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo e il consorzio ha presentato una formale rinuncia all'impugnazione, accettata dall'impresa. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia all'impugnazione, stabilendo che non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
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Nome D.O.P. in azienda: multa per uso illegittimo anche senza vendita
La Corte di Cassazione ha confermato una sanzione di 26.000 euro a un consorzio per l'uso illegittimo di una denominazione protetta (D.O.P.) nella propria ragione sociale. La Corte ha stabilito che l'inserimento del nome 'Bruzio D.O.P.' nella denominazione di un'organizzazione diversa dal consorzio di tutela ufficiale costituisce di per sé una violazione. Questo illecito esiste a prescindere dall'effettiva attività commerciale o dalla reale confusione generata nel consumatore. La Corte ha inoltre respinto la tesi della buona fede, affermando che un operatore del settore ha il dovere di informarsi sulle normative vigenti, rendendo la propria ignoranza non scusabile. La decisione finale ha quindi dato ragione al Ministero delle Politiche Agricole.
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Base imponibile IVA: il ruolo del consorzio passante
Una cooperativa ha contestato un'ingiunzione di pagamento del proprio consorzio, ritenendo errato il calcolo della base imponibile IVA su materiali ricevuti come compenso per lavori. I materiali provenivano da un ente pubblico non soggetto a IVA. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il consorzio, agendo come "struttura passante", ha correttamente utilizzato l'intero costo sostenuto (inclusa la maggiorazione pagata all'ente pubblico) come base imponibile per la successiva transazione con la propria consorziata. La funzione specifica del consorzio prevale sulle regole generali dell'IVA in materia di permuta.
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