Un'impresa edile ha ottenuto un decreto ingiuntivo di oltre un milione di euro contro un consorzio per lavori non pagati. Il consorzio ha proposto opposizione, ma i giudici di primo e secondo grado l'hanno respinta, qualificando il consorzio come associazione non riconosciuta. Il consorzio ha quindi presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo e il consorzio ha presentato una formale rinuncia all'impugnazione, accettata dall'impresa. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia all'impugnazione, stabilendo che non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
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