Un'impresa subappaltatrice ha citato in giudizio un consorzio per ottenere il pagamento di lavori eseguiti per una società consorziata, poi fallita. La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda, chiarendo un punto cruciale sulla responsabilità solidale consorzio: essa non si applica automaticamente. La Corte ha stabilito che la responsabilità verso i subappaltatori, prevista dalla legge sugli appalti pubblici, sorge solo quando l'offerta è presentata da più soggetti concorrenti (come in un'ATI), e non quando il consorzio partecipa alla gara da solo (uti singulus).
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