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Art. 26 Codice della Strada — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 26 Codice della Strada

Fasce di rispetto stradale: il permesso comunale non basta
Un'impresa realizza una struttura per officina meccanica all'interno di un'area di rifornimento carburanti confinante con una tangenziale. La società concessionaria dell'autostrada cita in giudizio l'impresa per ottenere la demolizione o l'arretramento dell'opera, contestando la violazione delle fasce di rispetto stradale. La società costruttrice si difende esibendo il permesso di costruire rilasciato dal Comune e un nulla osta di cantiere. La Corte di Cassazione accoglie le ragioni della concessionaria: per edificare nelle pertinenze e nelle fasce di sicurezza stradale non basta la concessione edilizia comunale, ma serve il formale assenso dell'ente gestore o proprietario della strada. Un semplice permesso per l'accesso dei mezzi operativi non equivale all'autorizzazione a costruire.
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Uso pubblico suolo privato: quando serve l’autorizzazione
Un cittadino ha recintato un'area di sua proprietà, ma è stato sanzionato dal Comune per violazione del Codice della Strada. La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione, stabilendo che, nonostante la proprietà privata, l'area era soggetta a un uso pubblico di fatto, come dimostrato dalla presenza di servizi pubblici (cassonetti, segnaletica). Pertanto, qualsiasi opera che limiti tale fruizione, come una recinzione, necessita di autorizzazione. La Corte ha chiarito che la disciplina del Codice della Strada si applica in base alla destinazione funzionale dell'area (l'uso pubblico suolo privato) e non solo alla sua titolarità formale, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
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