Una società creditrice notifica un precetto a una società debitrice estera, effettuando un'elezione di domicilio in una città italiana dove presume esistano beni pignorabili. La società debitrice contesta la competenza di quel tribunale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, stabilisce che la competenza è correttamente radicata nel luogo dell'elezione di domicilio, a condizione che il creditore fornisca la prova, anche solo di crediti ipotetici verso terzi, della presenza di beni del debitore in quel circondario. Viene così chiarito l'onere probatorio a carico del creditore.
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