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Art. 258 Codice di Procedura Penale — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 258 Codice di Procedura Penale

Sequestro probatorio smartphone: restituzione e tutela dei dati
Il Pubblico Ministero ha disposto la restituzione degli apparecchi informatici a Un Utilizzatore, trattenendo però la copia forense dei dati personali contenuti. L'Utilizzatore ha proposto riesame, ottenendo l'annullamento del provvedimento dal Tribunale per difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. La Procura ha ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di interesse del cittadino, considerata la restituzione fisica dei supporti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. La Suprema Corte ha chiarito che nel sequestro probatorio smartphone e dispositivi personali, l'interesse a impugnare la copia dei dati persiste anche dopo la restituzione dell'oggetto, giacché la circolazione indebita di dati intimi e riservati lesiona la sfera privata della persona.
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Sequestro probatorio dello smartphone e restituzione dati
Un cittadino ha subito il sequestro probatorio dello smartphone durante un'indagine penale. Gli inquirenti hanno effettuato la copia forense dei dati e poi hanno restituito il telefono. Il Pubblico Ministero ha sostenuto che la restituzione del dispositivo eliminasse l'interesse del cittadino a ricorrere in tribunale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero, stabilendo che il cittadino ha un interesse concreto e attuale a contestare la trattenuta della copia dei dati. Lo smartphone racchiude informazioni riservate, personali e professionali. Restituire soltanto l'apparecchio materiale non cancella la lesione della privacy derivante dal trattenere una copia integrale dei file digitali.
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Sequestro di dispositivi informatici: la restituzione non ferma il ricorso
L'Azienda ha subito un sequestro di dispositivi informatici e documenti durante un'indagine penale. La Procura ha eseguito la copia forense dei dati contenuti nei computer e telefoni, restituendo successivamente i soli supporti fisici. L'Azienda ha impugnato il sequestro davanti al Tribunale del Riesame, lamentando la violazione della privacy e la mancanza di motivazione sull'acquisizione integrale dei dati. Il Tribunale ha annullato il decreto di sequestro. La Procura ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di interesse dell'Azienda a ricorrere dopo la restituzione degli apparecchi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura, stabilendo che il sequestro di dispositivi informatici incide sul patrimonio informativo dell'azienda. Pertanto, la restituzione dei supporti fisici non cancella l'interesse a contestare la copia dei dati riservati.
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Sequestro informatico: limiti e proporzionalità
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un Pubblico Ministero, confermando l'illegittimità di un sequestro informatico di massa su dispositivi come smartphone e PC. La sentenza stabilisce che il decreto di sequestro, per essere valido, non può limitarsi a indicare il tema d'indagine, ma deve specificare fin dall'inizio criteri selettivi e precisi per l'estrazione dei dati, al fine di rispettare il fondamentale principio di proporzionalità e tutelare il diritto alla riservatezza dell'indagato.
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Assistenza giudiziaria: sequestro su conti non indicati
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un sequestro su un conto bancario non esplicitamente elencato in una richiesta internazionale di assistenza giudiziaria. La Corte ha stabilito che se la richiesta è formulata come 'aperta', utilizzando espressioni come 'con particolare riferimento a', autorizza implicitamente l'estensione del sequestro ad altri beni correlati, senza necessità di una successiva integrazione formale della richiesta.
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